Articolo 1
Il Comitato Regionale
1.Il Comitato Regionale (C.R.) eletto ai sensi degli artt. 20 e 21 dello Statuto UITS, assolve ai compiti necessari alla gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, svolgendo le funzioni sportive nell'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle, disposizioni emanate dall'UITS.
2.Nello svolgimento di tali compiti gode di autonomia operativa ed amministrativa, sotto la vigilanza ed il controllo dell'UITS.
3.Su espressa indicazione dell'Unione può svolgere incarichi riguardanti l'ambito istituzionale relazionandone, poi, direttamente il Consiglio Direttivo dell'UITS. Comunque, di sua iniziativa, può segnalare all'UITS eventuali problematiche istituzionali constatate in ambito regionale.
4.La sede di ciascun Comitato è presso il poligono della Sezione del capoluogo della Regione. La scelta di una sede diversa può essere richiesta dal C.R. interessato al Consiglio Direttivo dell'UITS che, valutate le motivazioni addotte delibera di conseguenza.
1.Il C.R. ha le attribuzioni ed assolve le funzioni ed i compiti previsti dallo Statuto, proponendo ed attuando nell'ambito regionale ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo dello sport del tiro a segno ed in particolare:
a)promuove e propaganda lo sport del tiro a segno;
b) esprime parere sulla costituzione, commissariamento e scioglimento delle Sezioni e dei Gruppi sportivi;
c)raccoglie ed esamina le domande di affiliazione e riaffiliazione delle Sezioni e dei Gruppi sportivi e le trasmette, con motivato parere, al Consiglio Direttivo dell'UITS;
d)organizza e ~ coordina l'Attività Tecnica Regionale, l'Attività Giovanile e l'Attività Promozionale ed ogni altra attività programmata ed approvata dall'UITS;
e)esprime il proprio parere sugli interventi inerenti gli impianti di tiro;
f)raccoglie tutte le richieste di contributi ed assegnazioni di armi ed impianti avanzate dalle Sezioni, dai Gruppi sportivi e dagli atleti e le trasmette con motivato parere al Consiglio Direttivo dell'UITS;
g)nomina lo Staff Tecnico Regionale e sovrintende al suo funzionamento;
h)trasmette al Consiglio Direttivo dell'UITS, per il prescritto controllo, le delibere assunte dalle Assemblee Regionali per l'elezione del C.R. e ne cura l'esecuzione;
i)trasmette all'UITS entro il 15 novembre di ogni anno il preventivo per l'anno successivo per il conseguimento dei propri obbiettivi, secondo un piano di voci di spesa predisposto dall'UITS;
l) predispone il consuntivo annuale ed i rendiconti quadrimestrali con le relative relazioni, rimettendoli all'Unione per l'esame e l'approvazione;
m)sottopone all'Assemblea Regionale la relazione annuale della propria gestione che, dopo l'approvazione assembleare è trasmessa all'UITS;
n)vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali in materia sportiva;
o)adempie a tutti gli incarichi conferiti dall’UITS.
Articolo 3
Il Presidente del Comitato Regionale
1.Il Presidente del C.R. esercita le proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.
2. Il Presidente del C.R. è responsabile unitamente al Comitato Regionale del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Direttivo dell'UITS.
3. Il Presidente del C.R. svolge la sua attività amministrativa quale funzionario delegato. Per quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni di carattere amministrativo in vigore presso l'Unione.
1.Il C.R. può ricevere contributi e finanziamenti da parte di Enti e da terzi in genere. Tali proventi potranno essere versati su apposito conto corrente bancario intestato al C.R. medesimo. La rendicontazione di tale conto corrente dovrà essere inviata all'UITS al termine di ogni esercizio finanziario, unitamente al consuntivo di spesa di cui alla lettera l) del precedente articolo 2, e comunque entro il mese di marzo dell'anno successivo.
- Dettagli
Un pò di storia
L'Unione Italiana Tiro a Segno trae origine dalla "Società per il Tiro a Segno Nazionale" costituita nel 1861 per coordinare l'addestramento all'uso delle armi da fuoco dei giovani delle nuove regioni annesse al Regno d'Italia.
L'11 novembre 1910 l'organismo assunse la denominazione di Unione Italiana di Tiro a Segno e nel 1919 entrò a far parte del CONI. Nel periodo 1930-1936 tre leggi modificarono l'organizzazione e le finalità del Tiro a Segno Nazionale.
L'ultima di tali leggi, la legge 4 giugno 1936, n. 1143, che convertì in legge il r.d.l. 16 dicembre 1935, n. 2430, indicò fra i compiti del Tiro a Segno Nazionale l'addestramento al tiro degli obbligati all'istruzione premilitare e postmilitare, nonché di tutti coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati e di coloro che richiedono una licenza di porto d'armi; all'Unione Italiana Tiro a Segno vennero riservati compiti di natura sportiva: perfezionamento dei giovani con particolari attitudini al tiro, organizzazione e disciplina delle gare, partecipazione a competizioni internazionali.
Durante la guerra 1940-1945, il decreto legislativo luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286, pose il tiro a segno alla diretta dipendenza del Ministero della guerra.
Con la legge 18 aprile 1975, n. 110, sul controllo delle armi, impose ai presidenti delle Sezioni di TSN nuovi compiti nello svolgimento dell'attività istituzionale ormai limitata all'addestramento di coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati e di coloro che chiedono il permesso di porto d'armi, materia successivamente disciplinata con la legge 28 maggio 1981, n. 286.
Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1981, n. 1133, è approvato lo Statuto dell'UITS, ente pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero della Difesa e Federazione Nazionale Sportiva organo del CONI; in esso vengono fra l'altro distinti gli iscritti alle Sezioni TSN in due categorie: i soci d'obbligo che sono iscritti per disposizione di legge e i soci volontari che si iscrivono per praticare lo sport del tiro o per diletto.
Attualmente l'UITS è disciplinata dallo Statuto approvato con decreto del Ministro della Difesa 14 aprile 1998, poi modificato per effetto del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sul riordino del CONI.
Profilo dell'U.I.T.S.
Ente pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero della difesa, in quanto preposta all’organizzazione dell’attività istituzionale svolta dalle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale (TSN) per l’addestramento di coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati e per coloro che sono obbligati ad iscriversi e frequentare una Sezione di T.S.N. ai fini della richiesta di una licenza di porto d'armi, nonché per tutti coloro che vi sono obbligati per legge.
Federazione sportiva, riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), in quanto preposta alla promozione, alla disciplina ed alla propaganda dello sport del tiro a segno, alla regolamentazione e lo svolgimento di attività ludiche e propedeutiche all'uso delle armi, nonché alla preparazione dei tiratori per l'attività sportiva nazionale ed internazionale in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della International Shooting Sport Federation (I.S.S.F.) alla quale è affiliata. Vigila sull'attività sportiva delle Sezioni di T.S.N. anche ai fini della loro affiliazione al C.O.N.I. tramite la U.I.T.S. stessa, dei Gruppi sportivi affiliati all' U.I.T.S. e dei rispettivi iscritti
- Dettagli